1. Come criteri di autorizzazione delle residenze per anziani (nel senso del riconoscimento della dichiarazione di idoneità al funzionamento secondo l’articolo 11-quater della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, „Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano) valgono i seguenti disposizioni:
a) articolo 1 comma 4, articolo 3, commi 4, 6 e 7, e articolo 5, comma 2 del presente capo;
b) articolo 28 del capo III;
c) salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni di cui alle lettere d) fino alla lettera r) del presente comma e il comma 4 dell’articolo 3 si applicano alle nuove strutture e alle strutture esistenti in caso di ristrutturazione, ampliamento e modifica della destinazione d’uso;
d) la struttura deve essere ubicata in prossimità di una zona residenziale o in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici; le strutture esistenti mantengono comunque la loro ubicazione attuale. La residenza per anziani deve disporre di spazi esterni adeguati alle proprie dimensioni: essi devono essere pianificati e realizzati in modo da consentirne l’utilizzo, almeno parziale, da parte di tutte le persone ospitate, incluse quelle con demenza.
e) Le soluzioni progettuali devono assicurare che le caratteristiche e la dotazione tecnica della struttura siano in grado di garantire l’assistenza delle persone ospiti anche in caso di aumento del fabbisogno di cura, senza che debbano essere attuate modifiche strutturali sostanziali.
f) L’articolazione degli ambienti deve risultare intuitiva a tutti e consentire un accesso ai diversi spazi (servizi generali, spazi abitativi con i relativi servizi, spazi per la riabilitazione e le attività del tempo libero, spazi riservati al personale) facilmente identificabile e raggiungibile per tutti. Gli spazi interni devono essere progettati in maniera da consentire la movimentazione orizzontale (sedie a rotelle, letti, solleva persone, carrelli) e verticale di persone e cose.
g) Nelle strutture ripartite su più piani devono essere presenti almeno due impianti di movimentazione verticale (ascensori, montalettighe) di dimensioni tali da permettere l’accesso e la movimentazione di un carrello di servizio, di una sedia a rotelle e di almeno un’accompagnatrice/un accompagnatore. Nelle strutture esistenti con capacità ricettiva inferiore a 40 posti letto deve essere garantito almeno un impianto di movimentazione verticale di dimensioni sufficienti per un montalettighe.
h) L’area residenziale di assistenza e cura deve essere organizzata per un minimo di 20 ed un massimo di 38 ospiti. Un'area residenziale di assistenza e cura può comprendere diverse aree abitative, ognuna delle quali dovrebbe rappresentare un'unità organizzativa con almeno 10 posti letto. L’ufficio provinciale competente può autorizzare deroghe dell’area residenziale di assistenza e cura nei seguenti casi:
1) in caso di edifici esistenti, se il numero delle persone inserite in lista d’attesa è superiore al 50 per cento dei posti letto della struttura;
2) in caso di nuove costruzioni o di lavori di ristrutturazione e ampliamento, se tali deroghe risultano necessarie a causa di vincoli urbanistici, come distanze tra edifici o prescrizioni della Ripartizione provinciale Beni culturali.
i) In ogni caso l’area residenziale di assistenza e cura non può estendersi a più di due piani. Strutture con capacità ricettiva inferiore a 40 posti letto possono derogare da questo requisito.
j) Gli spazi dedicati ai servizi di piano devono essere articolati e organizzati in modo da assicurare il coordinamento del servizio, la preparazione dei pasti e il funzionamento della cucina, il soggiorno, il lavaggio delle padelle e il deposito dei materiali (presidi, sedie a rotelle, ecc.). Alcuni spazi per i servizi di piano, usati dal personale di servizio per il coordinamento del servizio o per la cucina, possono essere comuni a due piani, purché sia assicurata la funzionalità del servizio stesso.
k) Almeno il 50 per cento dei posti letto deve essere disposto in stanze singole; nel computo del 50 per cento non sono considerati i posti letto per il ricovero transitorio di cui all’articolo 48. In caso di ristrutturazione, ampliamento e modifica della destinazione d’uso di strutture esistenti l’ufficio provinciale competente può autorizzare una deroga alla presente disposizione se:
1) il numero delle persone inserite in lista d’attesa è superiore al 50 per cento dei posti letto della struttura;
2) la deroga risulta necessaria a causa di vincoli urbanistici, come distanze tra edifici o prescrizioni della Ripartizione provinciale Beni culturali.
l) Le stanze di nuova costruzione oppure dopo essere state ampliate devono avere le seguenti superfici minime fruibili: 16 m² per le stanze singole, 24 m² per le stanze doppie. Le stanze già esistenti possono mantenere la dimensione esistente (dimensione minima di 14 m² per le stanze singole, 20 m² per le stanze doppie, rapporto stanze singole/stanze doppie).
m) Le stanze sono dotate di un bagno privo di barriere architettoniche, in base alle disposizioni tecniche vigenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche. In casi eccezionali, i servizi igienici possono essere previsti come servizi in comune nel numero minimo di uno ogni due stanze singole
n) Gli spazi dedicati ai servizi sanitari devono essere organizzati e articolati in modo tale da garantire la presenza di almeno un ambulatorio per la struttura e un presidio assistenziale per ogni area residenziale di assistenza e cura; il presidio può essere comune a due piani o a due aree residenziali di assistenza e cura situate sullo stesso piano, purché esso disponga di dimensioni adeguate e sia assicurata la funzionalità del servizio. Devono essere presenti spazi e ambienti per i servizi di terapia e riabilitazione, dotati di strumentazioni adeguate.
o) I locali riservati al personale devono prevedere almeno un locale di servizio, un numero sufficiente di locali spogliatoi separati per sesso e, negli spazi di uso comune e nei locali adibiti a spogliatoio, un numero sufficiente di servizi igienici accessibili alle persone con disabilità e separati per sesso.
p) Gli spazi di uso comune devono essere articolati e allestiti in modo da garantire alle persone ospitate un soggiorno agevole e al personale l’efficiente svolgimento delle proprie attività. Vanno in particolare garantiti:
1) il servizio di accoglienza;
2) la regolare fruizione dei pasti;
3) le attività di socializzazione;
4) le attività occupazionali e del tempo libero;
5) le attività di culto;
6) le attività connesse alla cura della persona;
7) l’utilizzo dei servizi igienici;
8) l’attività amministrativa;
9) le riunioni.
q) Gli spazi dedicati ai servizi generali devono essere articolati e organizzati in modo tale da garantire il funzionamento della cucina, della lavanderia, del magazzino e il deposito salme; il materiale sanitario può essere anche conservato sui singoli piani. Se determinati servizi generali sono forniti da erogatori esterni, non è necessario prevedere appositi spazi ad essi dedicati.
r) La struttura deve disporre di specifici ausili protesici e tecnici per l’assistenza e la cura delle e degli ospiti, e in particolare di:
1) materassi di elevato livello qualitativo in tutti i letti e materassi antidecubito in numero adeguato alle necessità;
2) carrelli e letti in numero adeguato alle necessità;
3) se possibile, corrimano su entrambi i lati delle scale e dei corridoi;
4) se possibile, dotazione di maniglioni nei servizi igienici
5) se possibile, sostegni o corrimano in tutti i locali comuni utilizzabili dalle e dagli ospiti;
6) arredo consono a supporto della mobilità delle persone ospitate;
7) adeguata segnaletica sia interna che esterna.
2. Quali criteri per l‘accreditamento delle residenze per anziani valgono le seguenti disposizioni:
a) articolo 3, commi 5 e 8 e articolo 5 comma 1 del presente capo,
b) articolo 6 comma 3, articolo 7 e 8, del presente capo,
c) articolo 12, articolo 15 e articolo 17, 18 commi da 1 a 5 e 7 e articolo 19 commi 2, 3 e 7 del capo II,
d) articolo 20, 21 e 22 del capo II,
e) articolo 25, 26 commi da 1 a 3, articolo 27, 29, del capo III,
f) articolo 30, articolo 32 commi 1 e 4, articolo 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del capo IV,
g) articolo 40 comma 2, articolo 41 commi da 1 a 8, articolo 42 commi da 1 a 4 del capo V, per il periodo dell‘autorizzazione della rispettiva forma di assistenza specifica.