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di modificare i “criteri per la concessione di contributi per impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico in situazioni di svantaggio“, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 846 del 3.10.2023 come segue:
1. L’articolo 4 è così sostituito:
„Articolo 4
Presentazione della domanda
1. Le domande possono essere presentate dal 01 gennaio al 28 febbraio di ogni anno all’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche.
2. La domanda deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori.
3. All’atto di presentazione della domanda le concessioni d’acqua per l’approvvigionamento idropotabile potabile pubblico della zona interessata dall’intervento devono essere in vigore.
4. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
a) deliberazione di approvazione del progetto della Giunta Comunale o del gestore idropotabile che presenta la domanda;
b) motivazione fondata della necessità delle misure richieste;
c) progetto esecutivo degli interventi da realizzare con stima dettagliata dei costi e cronoprogramma dei lavori, redatti e firmati da un libero/ una libera professionista iscritto/iscritta nel relativo albo;
d) adeguato titolo abilitativo per la costruzione;
e) atto di sottomissione controfirmato dai rispettivi proprietari fondiari ovvero dal/dalla legale rappresentante della persona giuridica, sempre che non sussista un diritto di passaggio risultante dall’estratto tavolare del libro fondiario, nel caso i lavori interessino aree di proprietà di terzi o titolo equivalente;
f) autocertificazione attestante eventuali domande di contributo statale o europeo con relativo esito.
5. Nel caso in cui la gestione del servizio idropotabile non venga esercitata dal Comune è inoltre da allegare:
a) copia della convenzione per il trasferimento del servizio di approvvigionamento idropotabile nella zona di approvvigionamento in oggetto ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge, valida per la concessione in atto.
6. Non sono agevolabili le domande il cui preventivo sia inferiore a 100.000,00 euro.
7. Varianti di progetto autorizzate con costi aggiuntivi possono essere agevolate fino alla misura dell’importo originalmente approvato se le finalità del progetto e la zona di approvvigionamento per la quale viene effettuato l’investimento rimangono invariate.
8. Per le fonti di approvvigionamento idrico per l’area di approvvigionamento, per la quale viene effettuato l’intervento, devono essere istituite le aree di tutela dell’acqua potabile di cui all’articolo 15 della legge.”
2. L’articolo 6 comma 3 punto 1 è così sostituito:
“1. media dei volumi di acqua potabile fatturati nei due anni precedenti nella zona di approvvigionamento, per la quale viene effettuato l’intervento, Vfatt,”
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.