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1. Di destinare ai bandi per la locazione a canone sostenibile un massimo di 60 alloggi nel comune di Bolzano, di 30 alloggi nel comune di Merano, di 15 alloggi nei comuni con più di 10.000 abitanti e di 5 in quelli fino a 10.000 abitanti.
Per i Comuni sotto i 20.000 abitanti i bandi saranno attivati dall’IPES solo sulla base di una richiesta del relativo Comune e in presenza di almeno tre alloggi assegnabili in base al bando. L’IPES viene incaricato con il monitoraggio degli alloggi disponibili e la determinazione del numero e della localizzazione degli alloggi da prevedere nel singolo bando. I bandi possono avere luogo in momenti diversi per i singoli comuni e anche solo per parte degli alloggi riservati.
2. Di assegnare gli alloggi sulla base di una graduatoria per il rispettivo comune con i seguenti requisiti di accesso:
a) il/la richiedente ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera b) del primo regolamento di esecuzione deve avere da almeno cinque anni (1.825 giorni) la residenza o, senza interruzioni, il posto di lavoro in provincia di Bolzano;
b) il/la richiedente deve avere la residenza anagrafica nel comune, per il quale presenta la domanda. Tale requisito deve sussistere sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell'assegnazione;
c) se l'attuale residenza del richiedente è in un altro comune della provincia di Bolzano, la domanda può essere presentata se il richiedente svolge attualmente un'attività lavorativa nel relativo comune e se ha lavorato nel comune in questione per almeno 1095 giorni negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda;
d) possesso del requisito di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere b) e d) del primo regolamento di esecuzione;
e) i cittadini/le cittadine di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi devono inoltre soddisfare i requisiti di cui all’art. 4, comma 1 lettera h) del DPP 27/2023;
f) ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del primo regolamento di esecuzione, nessun diritto a un'abitazione adeguata situata in Provincia o che disti meno di 40 chilometri dal confine provinciale;
g) VSEM compreso tra 2,37 e 5,68.
3. Si applicano i seguenti criteri di preferenza:
a) per il VSEM determinato ai sensi dell’art. 10, attribuzione di punti ai sensi dell’art. 16 comma 2 del primo regolamento di esecuzione;
b) per la durata della residenza nel comune interessato, attribuzione di punti di preferenza ai sensi dell'art. 19 commi 1 e 2 del primo regolamento di esecuzione;
c) per il numero di familiari: attribuzione di punti di preferenza ai sensi dell'art. 17 comma 1 del primo regolamento di esecuzione;
d) per le persone con invalidità di guerra, del lavoro, di servizio o civile, attribuzione di punti ai sensi dell’art. 23 del primo regolamento di esecuzione.
4. La durata della locazione, le condizioni di permanenza nell'alloggio e il canone di locazione sono stabiliti come segue:
a) Il rapporto di locazione ha la durata di quattro anni e a ogni scadenza viene tacitamente prorogato per ulteriori quattro anni; non può essere prorogato se sussistono le fattispecie che comportano la revoca o l’annullamento dell’assegnazione di cui agli articoli 15 e 16 della legge provinciale 5/2022;
b) il canone di locazione corrisponde al canone sostenibile ai sensi dell'art. 30 del secondo regolamento di esecuzione.
5. Formazione delle graduatorie e assegnazione:
a) Le graduatorie vengono redatte ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del primo regolamento di esecuzione e hanno una validità di tre anni. Le domande valide vengono classificate in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio, viene data la preferenza al/la richiedente con il VSEM più basso. La valutazione delle domande viene effettuata ai sensi dell'art. 27 del primo regolamento di esecuzione. La graduatoria viene pubblicata all’albo pretorio digitale dell’IPES e del comune interessato ed è valida dal giorno della pubblicazione.
b) Nell’assegnare le abitazioni si tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione, della consistenza numerica del nucleo familiare nonché delle superfici indicate dalle disposizioni dell’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), della legge. La superficie utile abitabile di cui alle suddette lettere d) e f) può essere aumentata di 15 metri quadrati per ogni componente del nucleo familiare con menomazioni fisiche permanenti di cui all’articolo 28, comma 1.
c) gli alloggi che si liberano saranno assegnati in base alla graduatoria. In caso di esaurimento di quest'ultima, gli alloggi saranno assegnati in base alla graduatoria per l'assegnazione di un alloggio a canone sociale.
6. Di incaricare l’IPES con la determinazione dei termini per la presentazione delle domande e con lo svolgimento dei singoli bandi.
7. La presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.