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Delibera 15 ottobre 2024, n. 861
Regolamentazione dei programmi e corsi di formazione in servizio per operatrici sociosanitarie/ operatori sociosanitari e per operatrici/ operatori socio-assistenziali da parte di enti privati e del gruppo di monitoraggio per garantire gli standard di formazione

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1. Fino all’anno 2027 l’offerta di programmi e corsi di formazione in servizio per operatrici/ operatori socio-assistenziali e operatrici sociosanitarie/ operatori sociosanitari, incluse le formazioni complementari in assistenza sanitaria e in gerontologia, è annualmente coordinata dal Dipartimento di Coesione Sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato e stabilita con decreto della Direttrice/del Direttore della Ripartizione politiche sociali. A tal fine le Scuole provinciali per le professioni sociali comunicano al Dipartimento di Coesione Sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato, entro il 15 marzo di ogni anno, le esigenze formative per il prossimo anno scolastico che le Scuole per le professioni sociali non sono in grado di soddisfare.

2. I programmi e i corsi di formazione di cui al punto 1, che non vengono svolte dalle scuole professionali provinciali nella misura corrispondente al fabbisogno, possono essere organizzate da enti privati attivi nel settore della formazione con sede in Provincia di Bolzano, qualora per l’intera durata del programma e del corso di formazione siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) l’ente che organizza i programmi e i corsi di formazione dispone degli accreditamenti quale ente di formazione FSE/FSE+ e ECM e inoltre di almeno 5 anni di esperienza nell’offerta di corsi di formazione, strutturati in moduli, destinati alle professioni sanitarie e sociali in ambito locale;

b) rispetto della normativa ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2001, dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003, del decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 n. 42, della delibera della Giunta provinciale 4 aprile 2017, n. 389, della delibera della Giunta provinciale 20 dicembre 2022, n. 979, della delibera della Giunta provinciale 20 ottobre 2008 n. 3768.

c) le docenti/i docenti dispongono di 3 anni di esperienza dimostrabile nel settore didattico-educativo e una qualifica professionale pertinente;

d) nell'organizzazione e nello svolgimento dei programmi e corsi viene garantita una stretta collaborazione con la formazione professionale e i servizi sociali e sanitari accreditati attivi nel territorio provinciale, in particolare ai fini dell’effettuazione dei previsti tirocini;

e) almeno il 75 per cento delle e dei partecipanti ai singoli programmi e ai singoli corsi di formazione in servizio devono essere persone che per la durata del programma o del corso di formazione siano assunte a tempo determinato o indeterminato in servizi sociali o sanitari accreditati, attivi sul territorio provinciale. Per il rimanente 25 per cento delle partecipanti/dei partecipanti tale requisito costituisce criterio preferenziale.

3. Le commissioni per gli esami finali dei programmi e corsi di formazione per operatrici sociosanitarie/ operatori sociosanitari sono formate da sei componenti:

- un’esperta/ un esperto del settore sanitario, indicata/indicato dall’ assessora/ dall’assessore competente che presiede la commissione e dispone di un doppio diritto di voto in caso di parità di voti;

- un’esperta/ un esperto per il settore sanitario, indicata/indicato dall’assessora/ dall’assessore competente;

- un’esperta/un esperto per il settore sociale, indicata/ indicato dall’assessora/ dall’assessore competente;

- un’esperta/un esperto della formazione professionale, indicata/ indicato dall’assessora/dall’assessore competente (secondo la lingua del programma o del corso di formazione);

- due responsabili o docenti del programma o del corso di formazione, di qui almeno una/uno dell’area specialistica infermieristica.

4. L‘Assessora/L’Assessore alla Salute rilascia i diplomi di qualificazione per operatrice sociosanitaria/ operatore sociosanitario sulla base degli esiti degli esami finali di cui al punto 3.

5. Le commissioni per gli esami finali dei programmi e corsi di formazione per operatrici/operatori socio-assistenziali sono formate da sei componenti:

- un’esperta/ un esperto del settore della formazione professionale, indicata/indicato dall’ assessora/dall’assessore competente che presiede la commissione e dispone di un doppio diritto di voto in caso di parità di voti;

- un’esperta/ un esperto per il settore della formazione professionale dell’area specialistica infermieristica, indicata/ indicato dall’assessora/ dall’assessore competente;

- due esperte/ esperti per il settore sociale, indicate/indicati dall’assessora/ dall’assessore competente;

- due responsabili o docenti del programma o del corso di formazione, di cui almeno una/uno dell’area specialistica infermieristica.

6. La formazione professionale rilascia i diplomi di qualificazione per operatrice/operatore socio-assistenziale sulla base degli esiti degli esami finali di cui al punto 5.

7. L'attuazione delle disposizioni di questa deliberazione viene accompagnata da un gruppo di monitoraggio che si compone di rappresentanti dei seguenti settori:

- un’esperta/un esperto per il settore sanitario, indicata/ indicato dall’ assessora/dall’assessore competente;

- un’esperta/un esperto per il settore sociale, indicata/ indicato dall’assessora /dall’assessore competente;

- un’esperta/un esperto della formazione professionale italiana e tedesca, indicata/ indicato dall’assessora/dall’assessore competente.

8. Gli enti privati comunicano preventivamente al Dipartimento di Coesione Sociale, Famiglia, Anziani, Cooperative e Volontariato, l’attuazione dei programmi e dei corsi almeno 90 giorni prima del loro inizio e trasmettono in tempo tutti i documenti necessari per il monitoraggio; il Dipartimento inoltra tutte le informazioni e documenti al gruppo di monitoraggio.

9. Il gruppo di monitoraggio monitora nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali:

a) il rispetto della normativa dei programmi e corsi di formazione relativi a:

- piani di studio: numero ore di lezioni, contenuti, metodologia, didattica;

- concetto di valutazione;

- concetto di tirocinio;

- requisiti della/del Responsabile di corso e delle/dei docenti;

- idoneità della sede del corso e dei locali per le lezioni teoriche e pratiche;

b) con riferimento alle e ai partecipanti, in base a un’apposita relazione prodotta dagli enti privati:

- i crediti formativi rilasciati;

- il rispetto dei requisiti di ammissione per l’accesso al programma o al corso di formazione;

- il rispetto dei requisiti per il sostenimento dell'esame finale.

10. Il gruppo di monitoraggio svolge inoltre i seguenti compiti:

- fornisce raccomandazioni sugli aspetti contenutistici e metodologico-didattici e sui concetti di valutazione e di tirocinio dei programmi e corsi di formazione;

- fornisce all'istituzione che rilascia il diploma le informazioni sugli esami attitudinali e integrativi necessari;

- valuta i programmi e corsi di formazione completati fino a quel momento;

- fornisce informazioni sulle opportunità di miglioramento;

- mette a disposizione i risultati del monitoraggio all’istituzione che rilascia il diploma.

11. Per verificare che siano soddisfatte le condizioni previste, il gruppo di monitoraggio può effettuare gli opportuni controlli.

12. In caso di discrepanze rispetto ai requisiti e agli obblighi di cui alla presente deliberazione può essere inibita a singoli enti l’offerta di programmi e corsi di formazione secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, rispettivamente si applicano le norme per l'ammissione delle privatiste/ dei privatisti.

13. Per l’offerta, da parte di soggetti privati, di programmi e corsi di formazione per operatrici/operatori socio assistenziali e socio sanitari che prevedono modalità di svolgimento diverse rispetto a quelle previste dalla presente deliberazione, trova applicazione quanto previsto dalla vigente disciplina generale in materia. Per gli aspetti non espressamenti disciplinati dalla presente deliberazione trova ugualmente applicazione la disciplina generale in materia.

14. La deliberazione della Giunta provinciale 7 novembre 2023, n. 956, è revocata.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto che interessa la generalità.

 

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