1. Per gli apparecchi di refrigerazione di nuova installazione, inclusi quelli installati in sostituzione di apparecchi esistenti, l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, trova applicazione dal 1° maggio 2024.
2. Le apparecchiature esistenti, soggette all’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, dovranno conformarsi alle disposizioni entro il 31 dicembre 2030. È fatta eccezione per le apparecchiature installate dopo il 1° gennaio 2020, per le quali questo termine è prorogato al 31 dicembre 2033.