(1) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo la parola: “Agenzia” è aggiunta la seguente integrazione: “in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo”.
(2) Alla fine del comma 6 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, viene aggiunto il seguente periodo: “Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:
- per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all’attribuzione di corrispettivi e compensi, per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- per adempiere agli obblighi di trasparenza nel caso di vantaggi economici di qualsiasi genere attribuiti ad enti pubblici e privati.”
(3) Il comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“7. Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua controlli a campione, con modalità individuate dalla Giunta provinciale, su almeno il sei percento degli appalti pubblici aggiudicati a livello provinciale anche in funzione di audit.”