(1) L’articolo 41 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“Art. 41 (Acquisizioni in amministrazione diretta)
1. I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.
2. L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant’altro occorra per il completamento dei lavori, con l’impiego di personale proprio e di attrezzature dell’amministrazione o noleggiate.
3. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 150.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile.”