(1) Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“1. La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è determinata pari al due per cento dell’importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’uno per cento ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del due per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un gruppo di operatori economici, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo e tutti gli operatori associati al gruppo.”