(1) Il comma 1 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“1. Per i soggetti di cui all’Art. 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti, in coerenza con le linee guida dell’ANAC, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità."