(1) Il comma 1 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:
“1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida.”