1. Ai fini della liquidazione dell'intero contributo, la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.
2. Se, invece, i progetti oggetto di finanziamento vengono realizzati parzialmente e/o con minor spesa rispetto a quella ammessa a contributo, lo stesso è ridotto in proporzione.
3. Per la liquidazione del contributo l'ufficio verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al progetto approvato e la confronta con il preventivo allegato alla domanda, non solo per verificare che sia rispettato il totale indicato, ma anche che sussista un giusto equilibrio fra le varie voci di spesa.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 sono ammesse, in sede di rendicontazione, compensazioni tra le singole voci di spesa, nel rispetto della somma globale ammessa a finanziamento, qualora il direttore/la direttrice d’ufficio competente ritenga che siano state necessarie o comunque utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il contributo è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato il miglioramento del progetto finanziato.
5. Di norma sono ammesse compensazioni fra singole voci di spesa fino ad una variazione massima del 25% del loro importo.
6. In sede di liquidazione dei contributi, l’ufficio competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.
7. Sui singoli documenti di spesa andranno apposti il timbro del beneficiario (in caso di documentazione cartacea) e la firma del/della legale rappresentante a titolo di attestazione di regolarità.