1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:
a) spese riferite direttamente alle pubblicazioni da finanziare e ai costi connessi, quali ad esempio l’onorario dell’autore/autrice, le spese di stampa, quelle per l’acquisto di diritti, per la grafica ed il layout, la revisione dei testi e la correzione di bozze, la traduzione, la pubblicità e la distribuzione;
b) traduzioni che rispondano ai criteri qualitativi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere j) e k);
c) costi per il personale interno delle case editrici. Per il calcolo di tali costi è stabilita una tariffa oraria massima di 40,00 euro, comprensiva di oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del datore di lavoro. Per ogni singola pubblicazione sono ammesse al massimo 600 ore di lavoro.
2. Le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché le spese per gli onorari di relatrici e relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammesse fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, della legge provinciale n. 9/2015, per personalità di chiara fama.
3. Le spese per le quali è stata presentata domanda di contributo possono essere ammesse anche solo in parte.