Interventi straordinari per la valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali
1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni straordinarie per la valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali.
2. Per quanto non specificato nei presenti criteri, in particolare per quanto attiene a norme procedurali, obblighi e sanzioni, si rinvia, in quanto applicabili, ai criteri generali in vigore per le agevolazioni di cui alla legge provinciale 28 novembre 1973 n. 79, e successive modifiche.
1. Beneficiari dei contributi sono associazioni, comitati, cooperative, enti ed organismi costituiti sul territorio comunale o di competenza sovra comunale, con l’obiettivo di realizzare progetti di sviluppo per la valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali.
1. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) compensi per il/la responsabile della gestione dell’associazione, comitato, cooperativa, ente o organismo;
b) spese relative ad iniziative e progetti di sviluppo per la valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali.
2. Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili, purché siano di carattere prettamente comunale, locale o culturale, e quindi non sono finanziabili ai sensi dei criteri generali in vigore per le agevolazioni di cui alla legge provinciale 28 novembre 1973 n. 79, e successive modifiche.
1. Le spese di cui all’articolo 3, lettera a), sono ammissibili in misura pari al 40% dell’importo totale delle spese sostenute nello stesso anno di riferimento previsto per la realizzazione delle iniziative di valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali.
2. L’importo massimo ammissibile delle spese di cui all’articolo 3, lettera a), è pari a 40.000,00 euro l’anno.
3. L’importo massimo ammissibile delle spese di cui all’articolo 3, lettera b), è pari a 50.000,00 euro l’anno.
1. Per le spese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) viene concesso un contributo fino al 70% della spesa ammessa.
2. Per le spese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) viene concesso un contributo fino al 50% della spesa ammessa.
3. Se i mezzi finanziari messi a disposizione annualmente sul capitolo di bilancio non sono sufficienti a soddisfare le domande di tutti gli aventi diritto, i contributi sono ridotti in uguale percentuale.