1. Sono concessi i seguenti contributi e finanziamenti a seconda degli interventi da realizzare:
a) Per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento della viabilità rurale e delle strade di accesso ai masi ad uso pubblico e destinate a pubblico transito in zone stabilmente abitate e soggette a vincolo idrogeologico vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), finanziamenti fino alla copertura totale delle spese riconosciute; per analoghi interventi nel resto del territorio provinciale vengono concessi agli stessi soggetti contributi nella misura massima dell’80% delle spese riconosciute.
Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), vengono concessi contributi nella misura massima del 60% delle spese riconosciute.
Per la costruzione, l’ampliamento, la sistemazione e il risanamento di strade private di accesso ai masi vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute.
b) Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione per i progetti già giacenti presso la Ripartizione Foreste e ammissibili a contributo per i quali non sia stato già concesso il finanziamento per la costruzione, l’ampliamento e il risanamento di impianti di approvvigionamento idrico potabile ed antincendi in zone rurali stabilmente abitate ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono concessi contributi nella misura massima del 75% delle spese riconosciute. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), vengono concessi contributi nella misura massima del 40% delle spese riconosciute.
c) Per la costruzione e l’ampliamento di impianti a fune per il collegamento di aziende agricole vengono concessi ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), contributi nella misura massima dell’80% delle spese riconosciute.
2. Per la parte dell’agevolazione che riguarda le spese tecniche, le spese riconosciute sono calcolate ai sensi dell’elenco prezzi unitari in vigore.
3. I tecnici dell’Ufficio provinciale Economia montana eseguono una verifica tecnica per accertare se i lavori per i quali viene chiesta un’agevolazione rientrino tra quelli agevolabili ai sensi dei presenti criteri. A tal fine lo stesso Ufficio si può avvalere della collaborazione degli uffici forestali territorialmente competenti.
4. L’approvazione e il finanziamento dei progetti sono disposti con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Foreste secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Se, in sede di verifica tecnica dei progetti, si accerta una situazione di indifferibilità o urgenza dovuta ad eventi atmosferici o ad adempimenti imposti dalla pubblica amministrazione, alla mancanza o al cattivo stato di un’opera, si può prescindere dall’ordine cronologico e va data priorità ai progetti indifferibili rispetto a quelli urgenti.
6. Ai sensi del comma 5, sono in ogni caso considerati indifferibili o urgenti le situazioni o i lavori di seguito riportati:
a) Per gli impianti di acqua potabile e antincendio sono considerate indifferibili le seguenti situazioni:
- mancanza del giudizio di potabilità;
- danni alla rete idrica;
- disponibilità idrica insufficiente.
b) Per gli impianti di acqua potabile e antincendio sono considerati urgenti le situazioni o i lavori seguenti:
- rinnovo della rete idrica;
- rinnovo della captazione idrica;
- collegamento funzionale con altri progetti.
c) Per la rete viaria rurale sono considerati indifferibili le situazioni o i lavori seguenti:
- rete viaria interrotta;
- misure di sicurezza come guard rail (trasporto alunni).
d) Per la rete viaria rurale sono considerati urgenti le situazioni o i lavori seguenti:
- danni alla sede stradale;
- lavori di sistemazione e di protezione (piazzole di sosta, allargamento dei tornanti; riduzione della pendenza);
- collegamento funzionale con altri progetti.
7. Le agevolazioni vengono concesse sino ad esaurimento dei fondi stanziati a tal fine. Esauriti i fondi a disposizione, non possono essere più considerate domande nello stesso esercizio finanziario.
8. In un esercizio finanziario viene concessa una sola agevolazione per richiedente, a meno che non ci siano fondi sufficienti per la concessione di altre agevolazioni allo stesso richiedente.