1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua annualmente controlli a campione su almeno il 6% dei progetti finanziati e liquidati dalla Provincia nell’anno finanziario precedente.
2. I controlli a campione vengono effettuati avvalendosi di esperti interni all’ufficio provinciale competente o esperti esterni all’amministrazione eventualmente incaricati dall’ufficio provinciale competente.
3. L’individuazione dei progetti da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio nel corso dell’anno successivo a quello in cui il progetto è stato liquidato.
4. Prima dell’individuazione dei progetti da sottoporre a controllo a campione si effettua un sorteggio del continente o di parte del continente (Africa, America Centrale, Sud America, Asia ed Europa dell’Est). Il 3% dei progetti da sottoporre a controllo viene individuato tramite sorteggio tra i progetti finanziati nel continente o parte del continente estratto. Il rimanente 3% viene individuato sulla base del criterio di vicinanza geografica ai progetti sorteggiati o del criterio di vicinanza ad eventuali sopralluoghi o missioni che si effettuano nell'ambito dell'attività di cooperazione allo sviluppo.
5. Il sorteggio e l’individuazione dei progetti vengono effettuati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione provinciale competente, dalla direttrice/dal direttore d’ufficio provinciale competente e da due funzionarie/funzionari del competente ufficio provinciale, di cui una/uno con funzioni di segretaria/segretario.
6. Con i controlli a campione si verifica:
a) se le attività e le iniziative oggetto del relativo progetto e della relativa convenzione sono state realizzate in conformità alla convenzione e se le risorse sono state utilizzate secondo gli scopi previsti;
b) se la dichiarazione riguardante la realizzazione dell’intera iniziativa finanziata e relativa al contributo proprio, presentata in sede di rendicontazione, e per la quale non era stata prodotta documentazione contabile, può essere regolarmente documentata, ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
c) se vi è concordanza tra la rendicontazione del progetto e quanto dichiarato in bilancio, nel caso in cui vengano prodotti bilanci e rendicontazioni annuali;
d) se la prestazione di attività di volontariato riconosciuta nell’ambito dei costi del progetto è stata effettuata e se è stato tenuto un registro delle ore di volontariato da parte del proponente, come richiesto dai presenti criteri;
e) se sono stati raggiunti gli obiettivi ed i risultati conformemente al progetto presentato e alla relazione finale.
7. I controlli a campione vengono effettuati tramite sopralluoghi oppure tramite il controllo della documentazione di progetto presso i proponenti.
8. La direttrice/il direttore dell’ufficio provinciale competente può inoltre prevedere sopralluoghi presso i partner locali dei Paesi destinatari, da effettuarsi durante missioni di valutazione o monitoraggio, al fine di verificare la documentazione contabile, l’impatto e la sostenibilità delle attività previste dal progetto.
9. Indipendentemente dalle presenti disposizioni, la direttrice/il direttore dell’ufficio provinciale competente ha la facoltà di disporre ulteriori controlli ritenuti necessari.