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1. Sono cumulabili con le agevolazioni della Provincia di cui alle leggi provinciali n. 4/1997, n. 9/1991, n. 14/2006, n. 5/2010 e n. 15/1972 i crediti di imposta generali per le imprese di cui alle seguenti disposizioni statali: articolo 24 del decreto- legge n. 83/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012; articolo 3 del decreto- legge n. 145/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014, come modificato con legge n. 190/2014; articolo 18 del decreto- legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014.
2. I crediti di imposta nel settore turistico di cui agli articoli 9 e 10, e successive modifiche, del decreto- legge n. 83/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014, sono cumulabili con le agevolazioni provinciali.
3. I finanziamenti nell’ambito della “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2, e successive modifiche, del decreto- legge n. 69/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, sono cumulabili con le agevolazioni della Provincia nel limite dell’equivalente di sovvenzione lordo previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Restano non cumulabili con le agevolazioni provinciali in ambito economico i contributi concessi in base alla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, recante “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”.
5. La cumulabilità trova applicazione per tutte le domande giacenti presso le Ripartizioni provinciali Economia (35) e Innovazione, Ricerca e Università (34) e non ancora evase alla data di approvazione della presente deliberazione.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 13, dei criteri applicativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2015, n. 607, trovano applicazione per tutte le domande presentate a partire dal 26 maggio 2015.
7. Per la concessione di contributi o finanziamenti alle imprese elencate nella White List del Ministero dell’Interno non si procede all’acquisizione dell’informazione antimafia. Tale disposizione si applica anche a tutte le domande giacenti e non ancora evase alla data di approvazione della presente deliberazione.
8. I beneficiari sono obbligati a trasmettere tutte le informazioni necessarie per il calcolo degli aiuti agli uffici erogatori dei contributi e finanziamenti competenti sia a livello statale che provinciale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.