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1. Le domande di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica sono inoltrate ad un’Intendenza scolastica. Essa è l’autorità competente ad adottare le decisioni in merito a queste domande secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 190, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. L’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente può stabilire con circolare ulteriori dettagli e modalità in relazione alla presentazione delle domande.
2. La procedura di riconoscimento è disciplinata dalle disposizioni generali sul procedimento amministrativo e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
3. Le domande di riconoscimento vengono esaminate da una commissione composta da esperti delle Intendenze scolastiche, della ripartizione 40 – Diritto allo studio e di altre istituzioni, nominata congiuntamente dai tre Intendenti scolastici.
4. In merito alle domande di riconoscimento presentate dalle persone beneficiarie decide l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente con decreto, che viene pubblicato sul sito internet della Intendenza scolastica competente.
5. La presente deliberazione va pubblicata sul Bollettino della Regione e va trasmessa per conoscenza al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.