Vengono stabiliti i seguenti standard minimi ai sensi della Legge provinciale del 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell’apprendistato”, articolo 19, comma 3:
1. La dimensione della formazione pubblica obbligatoria
Il datore/la datrice di lavoro è obbligato/obbligata ad esonerare gli apprendisti/le apprendiste dal lavoro per 40 ore annue ai fini dell’offerta formativa pubblica, a partire dal primo anno d’apprendistato e per un massimo di 3 anni d’apprendistato. Per gli apprendisti con diploma universitario o in possesso di un altro titolo di studio post-secondario, l’obbligo è ridotto a 20 ore per anno d’apprendistato. Le ore previste per il 3º anno d’apprendistato possono essere assolte anche durante il 1º o 2º anno d’apprendistato. Lo scopo di queste 40 ore di formazione è l’acquisizione da parte dell’apprendista di competenze di base e trasversali.
2. Le competenze di base e trasversali
Per la formazione di base e trasversale si può scegliere tra i seguenti o simili settori:
- lingue locali e lingue straniere
- diritto del lavoro con particolare riguardo al contratto d’apprendistato
- sicurezza sul lavoro
- tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)
- comunicazione
- time management, selfmanagement, gestione delle competenze (p.e.assessment, bilancio delle competenze)
- organizzazione del lavoro ed aziendale, project management
- economia aziendale, gestione aziendale e diritto
- matematica, scienze naturali e tecnica
- storia ed educazione civica
3. L’attuazione della formazione
La formazione si articola nella frequenza di un specifico corso obbligatorio e nella frequenza di corsi che possono essere scelti liberamente nell’ambito dei settori di cui all’articolo 1, comma 2 (ambito di scelta obbligata).
Il 50 percento della formazione di base e trasversale può essere eseguita all’interno dell’azienda.
4. Il corso obbligatorio
- Durante il primo anno d’apprendistato ogni apprendista è tenuto/tenuta ad assolvere un corso obbligatorio della durata di 8 ore.
- Il corso obbligatorio viene organizzato dalle scuole professionali provinciali ed è gratuito. La frequenza è obbligatoria.
- L’Ufficio apprendistato e maestro artigiano informa il datore/la datrice di lavoro sul luogo e la data dei corsi. Il datore/la datrice di lavoro deve iscrivere l’apprendista al corso obbligatorio entro il termine previsto. La lingua (tedesco o italiano) e il luogo del corso sono a scelta libera.
| | Argomenti | Obiettivi L’apprendista |
Basi di diritto del lavoro | - possiede nozioni fondamentali in relazione ai seguenti argomenti: - contratto collettivo,
- inizio del rapporto di lavoro (denuncia, contratto di lavoro, periodo di prova, …),
- disciplina dell’orario di lavoro,
- norme disciplinari,
- assenze e sospensione del rapporto di lavoro (ferie, esoneri, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, cassa integrazione, …),
- risoluzione del rapporto di lavoro.
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Il mio contratto d’apprendistato | - conosce il tipo di contratto “apprendistato professionalizzante” e il proprio contratto d’apprendistato,
- è consapevole dei suoi diritti e doveri da apprendista.
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La mia busta paga | - è in grado di leggere e interpretare la sua busta paga,
- identifica le voci relative ai contributi previdenziali e sociali, alle imposte e assicurazioni, riportate sulla busta paga.
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Pensione e pensione integrativa | - possiede nozioni fondamentali riguardo le disposizioni italiane in materia di pensioni attualmente in vigore e per lui valide,
- conosce le opportunità d’adesione ad una forma di pensione integrativa e il funzionamento del sistema di pensione integrativa in Italia e nella Regione Trentino – Alto Adige.
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5. La formazione in ambito di scelta obbligata
Oltre al corso obbligatorio il datore/la datrice di lavoro è tenuto/tenuta a garantire le restanti ore di formazione pubblica, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, nel quadro della seguente offerta:
1. offerta di formazione continua delle scuole professionali provinciali (esente da tassa d’iscrizione),
2. offerte degli enti bilaterali,
3. offerte di altre organizzazioni, le cui finalità statutarie comprendono “formazione e aggiornamento”,
4. formazione espletata all’interno dell’azienda nei limiti di cui all’articolo 1, comma 3.
6. Le forme ammissibili di formazione
Sono ammissibili le seguenti forme di formazione:
- corsi e seminari
- e-learning.
7. Documentazione della formazione di base e trasversale
Il datore/la datrice di lavoro è obbligato/a a documentare la formazione di base e trasversale, a firmare la relativa documentazione e a farla firmare all’apprendista ed a conservarla. Gli attestati di frequenza a corsi e seminari devono essere allegati alla documentazione.