1. I tirocini sono offerti dagli enti gestori a persone maggiorenni che si trovano nelle situazioni di cui agli articoli 17, comma 5, e 19, comma 8, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e con le quali viene concordato a scopo preventivo un programma di integrazione sociale, ai sensi dell’articolo 35 del medesimo decreto.