1. La liquidazione dell’aiuto avviene da parte dell’Ufficio provinciale Zootecnia in seguito alla verifica e agli accertamenti di cui all’articolo 7, comma 3, e dopo avere eseguito i controlli a campione ai sensi dell’articolo 10.
2. Se nell’esercizio finanziario di riferimento non sussiste la disponibilità di fondi necessaria all’erogazione dell’aiuto ai richiedenti nella misura di cui al punto 5, l’ammontare dell’aiuto è ridotto proporzionalmente.