DISCIPLINARE per l’affidamento ai consorzi di bonifica delle opere di bonifica di competenza provinciale e di proprietà della Provincia Autonoma di Bolzano, ricadenti nei rispettivi comprensori di bonifica, in applicazione dell’articolo 3 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5.
Il presente disciplinare si applica alle opere di bonifica di competenza provinciale e di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano individuate nell’elenco di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, nonché nell’elenco di cui all’articolo 47, comma 3, della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche.
La Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito chiamata Provincia, affida nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, a ciascun Consorzio di bonifica, in seguito detto conces-sionario, la gestione delle opere di bonifica di cui al precedente articolo 1, ricadenti nel rispettivo comprensorio.
Il concessionario assume la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica di cui al precedente articolo 1, attenendosi alle condizioni di cui al presente disciplinare.
Per quanto riguarda i corsi d’acqua in sua gestione, il concessionario va considerato parte del sistema provinciale di protezione civile.
Il concessionario invia annualmente all’Ufficio provinciale competente una relazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria effettuati, nonché a quelli necessari nell’anno successivo e segnala tutte le problematiche che eccedono i compiti affidati ai sensi del presente disciplinare.
Il concessionario, in dipendenza dell’esercizio delle attività di cui al presente disciplinare, è tenuto ad attenersi a tutte le normative vigenti in materia.
Fino a revoca sono fatte salve le deroghe concesse o autorizzate dagli altri organi competenti in materia prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.
Tutte le opere e gli impianti devono essere mantenuti a regola d’arte con garanzia di funzionalità, solidità, conservazione e sicurezza.
Il concessionario deve provvedere, a tutti gli interventi di manutenzione ed all’esercizio delle opere e degli impianti. Egli deve inoltre provvedere a tutti gli interventi urgenti e improcrastinabili che si rendessero necessari per garantire la debita funzionalità delle opere.
Per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria la Provincia concede al concessionario i contributi previsti all’articolo 31, comma 5, della legge provinciale n. 5/2009 e disciplinati dai rispettivi criteri approvati dalla Giunta provinciale.
Per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alle opere di bonifica di cui sopra la Provincia concede al concessionario il finanziamento previsto dall’articolo 26 della legge n. 5/2009.
Le deliberazioni dei consorzi concernenti gli interventi straordinari sulle opere di bonifica di cui all’articolo 1 del presente disciplinare, sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte del direttore dell’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale n. 5/2009.
Il concessionario è responsabile nei confronti di terzi, sia privati che enti, di tutti i danni a persone o cose che possono derivare in dipendenza dell’esercizio della concessione e nell’ambito della propria attività istituzionale.
Il concessionario provvede ad applicare, per quanto di propria competenza, quanto disposto nel capo V della legge provinciale n. 5/2009, recante “Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze”, a tal fine può richiedere l’intervento del personale provinciale in possesso delle qualifiche indicate all’ articolo 42, comma 4, della legge provinciale n. 5/2009.
La gestione amministrativa delle concessioni già rilasciate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, dalla Ripartizione provinciale 30, Opere idrauliche, relativamente ai corsi d’acqua oggetto del presente disciplinare, è trasferita al consorzio di bonifica competente per territorio. Al medesimo consorzio vengono trasferiti parimenti i proventi dei canoni relativi alle concessioni medesime, che il consorzio stesso provvede direttamente ad incassare dai singoli titolari di concessione tramite i ruoli consortili.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano norme provinciali vigenti in materia di bonifica ed opere idrauliche.