Vista la legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 che istituisce, a partire dal 1° gennaio 1999 la tassa automobilistica provinciale.
Visto l’articolo 8, comma 2, della citata legge provinciale n. 9/1998, con il quale si stabilisce che la Giunta Provinciale è autorizzata a introdurre entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, variazioni tariffarie a valere sui pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio dell’anno successivo, nei limiti di quanto disposto dalla normativa statale.
Vista la delibera della Giunta Provinciale Nr. 2511 del 14 luglio 2008, con la quale sono state ridotte del 10% le tariffe della tassa automobilistica provinciale con decorrenza 1° gennaio 2009.
Preso atto che le motivazioni della riduzione tariffaria introdotta dal 2009 nell’ambito degli interventi anticrisi permangono anche nel 2012.
Ciò premesso e sentito il relatore, la Giunta Provinciale a voti unanimi espressi nei modi di legge
d e l i b e r a :
1. di mantenere fino a tutto l’anno tributario 2012 la riduzione del 10% delle tariffe della tassa automobilistica provinciale, adottata con deliberazione Nr. 2511 del 14 luglio 2008.