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1. La distribuzione dei medicinali inclusi nel “PHT-Prontuario della distribuzione diretta” di cui all’allegato 2 della determinazione AIFA 29 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni, avviene agli assistiti tramite le strutture dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e secondo le specifiche di distribuzione di cui al punto 6 della presente deliberazione. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige acquisisce i farmaci PHT tramite gare per principio attivo o per equivalenza terapeutica.
2. In aggiunta alla distribuzione dei farmaci PHT di cui al punto 1 della presente deliberazione, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige distribuisce questi farmaci in nome e per conto proprio tramite le farmacie convenzionate. La stipula dell’accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate per la distribuzione dei farmaci PHT come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405, è demandata all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
3. È approvato il documento allegato A che stabilisce per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige i limiti e le modalità da applicare alla stipula dell’accordo previsto dal punto 2 della presente deliberazione per la distribuzione dei medicinali PHT tramite le farmacie convenzionate.
4. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è tenuta a inviare alla Ripartizione Sanità, Ufficio distretti sanitari, il contratto di cui al punto 2, ai fini dell’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al punto 3 della presente deliberazione.
5. I medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale vengono forniti direttamente dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige con modalità stabilite in un apposito provvedimento dell’Assessore alla Sanità.
6. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige distribuisce agli assistiti i farmaci per il primo ciclo terapeutico successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale all’interno di un punto di distribuzione dedicato presso le proprie strutture. La distribuzione del primo ciclo terapeutico non può superare i 60 giorni di terapia e avviene su prescrizione medica che deve rispettare le norme d’uso e prescrittive di AIFA. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità del prescrittore. Le prescrizioni in questione dovranno essere eseguite prioritariamente per principio attivo.
7. Dalla distribuzione di cui al punto 6 della presente deliberazione sono esclusi i farmaci che non possono essere erogati a carico del Servizio Sanitario Provinciale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza farmaceutica per determinate categorie di pazienti.
8. Per la realizzazione della distribuzione di cui ai punti 5 e 6 della presente deliberazione l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige utilizza il personale nel rispetto di quanto previsto dalla pianta organica esistente.
9. Per la distribuzione di cui ai punti 2 e 6 della presente deliberazione si applicano le stesse quote di partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino previste in Provincia di Bolzano per l’erogazione dei farmaci a carico del Servizio sanitario provinciale, tramite le farmacie convenzionate.
10. Entro il 1 luglio 2012 in ogni Comprensorio sanitario, almeno all’interno di ogni ospedale centrale e aziendale, dovrà essere resa operativa la distribuzione di cui ai punti 5 e 6 della suddetta deliberazione.
11. L'effettiva distribuzione dei farmaci dovrà rispettare il principio di equilibrio tra fruibilità dell'assistenza per l'utente e il maggior risparmio possibile per l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige
12. Per permettere un monitoraggio della spesa farmaceutica in Provincia autonoma di Bolzano, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige invia mensilmente alla Ripartizione Sanità, a partire dall’attuazione delle modalità di distribuzione previste nella presente deliberazione e secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta 24 novembre 2008, n. 4447, dati accertati, affidabili e semanticamente identici relativi ai farmaci distribuiti, uniformando i sistemi informatici nei Comprensori sanitari ed entro il 31 dicembre di ogni anno invia all’Ufficio distretti sanitari una relazione dettagliata sullo stato di attuazione di quanto disposto in questa deliberazione.
13. La compensazione della spesa per i farmaci erogati da un comprensorio sanitario per un residente in un altro comprensorio sanitario della Provincia di Bolzano avviene tramite apposita rendicontazione nell’ambito della mobilità intracomprensoriale.
14. Le deliberazioni della Giunta provinciale 4 ottobre 2004, n. 3583, 14 giugno 2010, n. 1033 e 30 dicembre 2010, n. 2207 sono abrogate a decorrere dalla entrata in vigore dell’accordo di cui al punto 2 e 3 della presente deliberazione.