Con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 11 gennaio 2011, è stato disciplinato il rilevamento unificato di reddito e patrimonio, per rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti, a parità di condizioni economiche e di bisogno, nell’accesso alle prestazioni pubbliche. In una prima fase – dal 1.9.2011 – la nuova disciplina troverà applicazione nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, e solo in una seconda fase, dopo il necessario consolidamento del sistema, troverà applicazione anche negli altri settori.
L’articolo 3 del citato decreto prevede che per la valutazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni economiche o alle agevolazioni tariffarie, le persone interessate siano tenute a rilasciare la “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio”, di seguito denominata DURP, utilizzando un modulo approvato dalla Giunta provinciale; per la dichiarazione del reddito relativo all’anno 2010 si propone il modulo di cui all’allegato A. Per le dichiarazioni riferite ai redditi degli anni a venire, il modulo sarà aggiornato in base alle modifiche fiscali intercorse, pur nel rispetto di quanto disciplinato dal citato DPP 2/2011.
La DURP, secondo il disposto dell’articolo 32, è presentata presso gli uffici e i centri individuati dalla Giunta provinciale. Si ritiene opportuno prevedere che la stessa possa essere presentata, di norma, contestualmente alla presentazione di una domanda di prestazione, presso gli uffici pubblici competenti, nonché presso le organizzazioni che svolgono attivitá di CAAF e/o patronato e che sottoscriveranno apposita convenzione con la Provincia. I soggetti convenzionati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. L’affidamento del servizio DURP a queste organizzazioni è motivato dal fatto che tali soggetti dispongono di una rete di servizi diffusa su tutto il territorio provinciale, dalla loro esperienza in materia di informazione e consulenza ai cittadini nelle materie oggetto della dichiarazione DURP, così come dal fatto che tali soggetti già svolgono per gli enti pubblici attività di raccolta delle domande di prestazione che in futuro saranno legate al nuovo sistema DURP.
L’incarico può essere affidato solo a soggetti che garantiscono al cittadino di poter presentare, all’interno della stessa organizzazione, o comunque in collegamento funzionale ed organizzativo, sia la DURP che una eventuale domanda di prestazione. Non vi è necessità di procedura di selezione per l’affidamento del servizio DURP, essendo il convenzionamento aperto a tutti i CAAF e patronati interessati che rispettano i requisiti previsti dalla convenzione.
A tale fine è stata elaborata la convenzione tipo di cui all’allegato B alla presente deliberazione, che prevede l’affidamento del servizio agli enti preposti, con l’indicazione dei requisiti necessari, degli obblighi del soggetto incaricato e della Provincia stessa e dei corrispettivi da corrispondere alle organizzazioni per l’espletamento dell’attività.
Si ritiene opportuno incaricare del pagamento dei corrispettivi spettanti per lo svolgimento del servizio l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE, che già da tempo opera attraverso i patronati per la raccolta delle domande per le prestazioni di propria competenza.
Gli articoli 14 e 16 del regolamento prevedono inoltre che l’importo del reddito da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale e da partecipazione in società, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non possa in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un lavoratore dipendente qualificato del settore di riferimento, fissata con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria; spetta alla Giunta provinciale approvare ogni due anni le retribuzioni medie da prendere in considerazione.
La tabella delle retribuzione medie di cui all’allegato C, è stata elaborata da un gruppo di lavoro tecnico formato da collaboratori della Ripartizione provinciale famiglia e politiche sociali, rappresentanti delle organizzazioni economiche, delle organizzazioni sindacali e del settore sociale.
L’articolo 17 del citato regolamento prevede anche che la Giunta provinciale definisca delle particolari situazioni di difficoltà della persona o dell’impresa per le quali non si applicano i correttivi al reddito previsti dagli articoli 14, 15 e 16.
L’elenco della situazioni particolari (allegato D) è stato ugualmente elaborato dal gruppo di lavoro tecnico di cui sopra.
I documenti attuativi di cui sopra sono stati approvati dal comitato guida del progetto DURP, comprendente rappresentanti delle organizzazioni economiche, delle organizzazioni sindacali e del settore sociale.
L’articolo 33 del citato regolamento prevede che presso l’Amministrazione provinciale operi un nucleo centrale di coordinamento con la funzione di amministrazione, indirizzo e monitoraggio del sistema.
Si ritiene opportuno che il Nucleo di coordinamento nella fase di prima attuazione del sistema sia istituito presso la Ripartizione Famiglia e Politiche sociali. Nello svolgimento delle sue funzioni collaborerà con tutti gli uffici pubblici e le organizzazioni partecipanti al nuovo sistema di rilevamento. Gli uffici dell’amministrazioni provinciali coinvolti nel nuovo sistema, così come gli uffici che adotteranno in futuro il sistema unificato, assicurano la propria collaborazione al Nucleo di coordinamento.
Tutto ciò premesso, la Giunta provinciale
d e l i b e r a
ad unanimità di voti legalmente espressi
1. Di approvare, in attuazione del comma 2 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 “Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio”, il modulo DURP per i redditi relativi all’anno 2010, secondo l’allegato A, che costituisce parte integrante alla presente deliberazione e di prendere atto che per gli anni a venire, lo stesso sarà
aggiornato d’ufficio in base alle modifiche fiscali intercorse, nel rispetto di quanto disciplinato dal citato Decreto del Presidente della Provincia.
2. Di approvare la convenzione tipo per l’affidamento del servizio di raccolta delle DURP di cui all’allegato B.
3. Di autorizzare l’Assessore alla Famiglia, Sanità e Politiche Sociali alla stipula delle singole convenzioni con le organizzazioni interessate allo svolgimento del servizio per conto della Provincia. Di incaricare del pagamento dei corrispettivi spettanti per lo svolgimento del servizio l’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico – ASSE.
4. Di approvare, ai sensi degli articoli 14 e 16 del citato regolamento, la tabella delle retribuzione medie di cui all’allegato C, da utilizzare come correttivi al reddito da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale e da partecipazione in società.
5. Di approvare, ai sensi dell’articolo 17 del citato regolamento, l’elenco delle situazioni particolari di difficoltà della persona o dell’impresa di cui all’allegato D per le quali non si applicano i correttivi al reddito da lavoro autonomo.
6. Di istituire, presso la Ripartizione famiglia e politiche sociali, in attuazione dell’articolo 33 del citato decreto, il Nucleo di coordinamento DURP. Nello svolgimento delle sue funzioni collaborerà con tutti gli uffici pubblici e le organizzazioni partecipanti al nuovo sistema di rilevamento. Gli uffici dell’amministrazione provinciale coinvolti nel nuovo sistema, così come gli uffici che adotteranno in futuro il sistema unificato, assicurano la propria collaborazione al Nucleo di coordinamento.
Allegato A
Allegato B
Allegato C