(1) In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicando l'eventuale variazione di recapito. Il certificato medico che indica la durata della malattia e che si riferisce alla data del primo giorno di malattia, deve essere trasmesso alla scuola di appartenenza entro tre giorni.
(2) L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle malattie comportanti assenze dal servizio sono effettuate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.
(3) Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non sia riconosciuta o gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al/la dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
(4) Il personale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al trattamento economico nella seguente misura:
- per i primi sei mesi, intero;
- per i successivi 12 mesi, ridotto all'80%, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare;
- per i successivi sei mesi, ridotto al 70%, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare.
(5) Il periodo di assenza per malattia è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.
(6) Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di servizio di almeno tre mesi.
(7) In caso di assenza dal servizio dovuta ad infortunio o malattia riconosciute dipendente da causa di servizio, il personale ha diritto alla retribuzione nella misura e nei limiti previsti dal vigente CCNL nonché alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e degli infortuni ai fini del presente contratto avviene secondo la disciplina prevista dall'allegato 5 dello stesso.