(1) Il personale dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento conserva la titolarità della propria sede di servizio e fino all'assegnazione di un altro compito si trova in stato di malattia nel rispetto delle disposizioni ci cui agli articoli 12 e 13 del presente allegato. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente allegato.
(2) Il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato dalla competente commissione medico-legale inidoneo allo svolgimento della funzione docente, viene utilizzato, su richiesta, in altri compiti ritenuti dalla predetta commissione compatibili con lo stato di salute.
(3) Il personale dichiarato inidoneo permanentemente all'insegnamento perde la titolarità della propria sede di servizio e fino all'assegnazione di un altro compito si trova in stato di malattia nel rispetto delle disposizioni ci cui all'articolo 12 del presente allegato. Tale personale occupa un posto nelle dotazioni organiche provinciali dei/delle docenti, qualora non possa essergli/le assegnato un posto libero nell'organico dell'amministrazione provinciale.
(4) In caso di utilizzazione in altri compiti presso l'istituzione scolastica ai sensi del comma 2, il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. In caso di definitiva assegnazione di compiti inerenti a profili professionali del personale non docente dell'Amministrazione provinciale, si procede ad un nuovo inquadramento giuridico ed economico, nel rispetto del maturato economico in godimento. In tale caso, il personale è soggetto ad un nuovo periodo di prova ai sensi della vigente normativa per il personale provinciale.