(1) Il personale eletto nei consigli comunali ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.
(2) Il personale eletto negli organi di gestione delle comunità comprensoriali o dei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonché nelle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, nonché il personale chiamato a far parte dei collegi dei/delle revisori/e delle aziende speciali unità sanitarie locali ha diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti cui fanno parte.
(3) Il personale eletto nelle giunte municipali nonché nelle cariche di presidente e vice presidente delle giunte delle comunità comprensoriali, di presidente e di vice presidente delle giunte esecutive delle comunità comprensoriali, di presidente di aziende municipalizzate o provinciali con più di 50 dipendenti, di presidente dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di Bolzano, ha diritto, oltre ai permessi di cui al comma 2, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci e per gli/le assessori/e del comune capoluogo di Provincia.
(4) Le assenze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono retribuite.
(5) Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultano necessari per l'espletamento del mandato, ridotto a 16 ore per il personale insegnante ed equiparato.
(6) Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3 presso gli enti ivi indicati ha diritto a permessi non retribuiti per svolgere le relative funzioni.
(7) L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali il personale chiede ed ottiene permessi retribuiti e non retribuiti, devono essere immediatamente documentati mediante attestazione dell'ente. Nessun obbligo di attestazione sussiste per le assenze di cui al comma 3.
(8) I permessi di cui al presente articolo sono concessi da parte dei/delle competenti superiori, nel rispetto delle eventuali direttive emanate dall'ente di appartenenza.