(1) Il personale eletto alla carica di senatore o deputato/a della Repubblica o di consigliere o assessore/a regionale o provinciale è collocato d'ufficio in aspettativa non retribuita per tutta la durata del relativo mandato.
(2) Il personale investito di funzioni pubbliche elettive diverse da quelle di cui al comma 1 con diritto a permessi retribuiti è, a sua richiesta, collocato in aspettativa non retribuita.
(3) La Provincia provvede al versamento dei contributi relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, inclusa la quota a carico del personale collocato in aspettativa.
(4) In caso di elezione alle cariche di cui al comma 1, la Provincia provvede al versamento dei contributi relativi al solo trattamento di quiescenza, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale per la quota contributiva a carico del personale medesimo.
(5) Il periodo di aspettativa di cui al comma 1 non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica nella carriera. Il personale che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.
(6) Il periodo di aspettativa di cui al comma 2, è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.