(1) Il personale con orario di servizio settimanale articolato su cinque giorni ha diritto a 30 giornate lavorative di congedo ordinario.
(2) Il personale con orario di servizio settimanale articolato in sei giorni ha diritto a 36 giornate lavorative di congedo ordinario.
(3) Il congedo ordinario è da fruire nel corso dello stesso anno solare ed in soluzioni corrispondenti anche alle esigenze di servizio. In caso di particolari esigenze di servizio il congedo ordinario può essere fruito, congruamente distribuito, anche nel primo semestre dell'anno successivo. Il rinvio del congedo al secondo semestre dell'anno successivo è ammesso solamente qualora il godimento non fosse possibile per cause di forza maggiore.
(4) Il personale docente ed educativo deve fruire del congedo ordinario nei periodi di sospensione dell'attività didattica ed educativa.
(5) Il congedo ordinario di cui al presente articolo è onnicomprensivo, anche delle giornate di riposo previste dalla normativa finora vigente.
(6) Il diritto al congedo ordinario non è riducibile a causa di assenze per malattia, salvo per la parte eccedente i 12 mesi nell'arco di un biennio, ed è fruibile anche oltre i termini di cui al comma 3.
(7) Il godimento del congedo ordinario è interrotto nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, debitamente documentati e a condizione che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertarli.