In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 2 (Aventi diritto)    delibera sentenza

(1)  Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge:

  1. cittadine e cittadini dell'Unione Europea frequentanti università in provincia di Bolzano;
  2. cittadine e cittadini extracomunitari frequentanti università in provincia di Bolzano, purché residenti da almeno un anno in provincia di Bolzano;
  3. cittadine e cittadini di quegli stati dell'Unione Europea che ammettono cittadine e cittadini italiani alle provvidenze per il diritto allo studio, nonché cittadine e cittadini italiani, purché frequentanti università fuori provincia e residenti da almeno due anni in provincia di Bolzano.
  4. cittadine e cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia e cittadine e cittadini che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva comunitaria 2004/83/CE, che sono equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani.5)
  5. cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, frequentanti università al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, purché residenti [da cinque anni] 6) in provincia di Bolzano. 5)

(2)  Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), k) e m), i bandi di concorso o i criteri di assegnazione possono prevedere requisiti di ammissione più restrittivi.

(3)  Non possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge coloro che

  1. hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono iscritti in un corso di laurea o in un corso ad esso equiparato della durata di tre anni;
  2. hanno compiuto il quarantesimo anno di età e sono iscritti in un corso di diploma, di Magister o di laurea specialistica;
  3. sono iscritti in un secondo corso di diploma, di Magister, di laurea o di laurea specialistica;
  4. hanno superato di oltre un anno la durata legale del corso di studi.

(4)  A favore di coloro che, per gravi motivi personali o familiari  oppure per ragioni determinate da una emergenza sanitaria, non sono in grado di concludere gli studi entro il limite di tempo di cui al comma 3, lettera d), nei bandi di concorso o nei criteri di assegnazione possono essere previste deroghe al prescritto limite temporale. 7)

massimeCorte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della residenza quinquennale
5)
Le lettere d) ed e) sono state aggiunte dall'art. 16, comma 4, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.
6)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittime le parole „da cinque anni“ dell'art. 2, comma 1, lettera e).
7)
L'art. 2, comma 4, è stato così modificato dall'art. 17, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1
ActionActionb) Legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
ActionActionPrincipi generali
ActionActionArt. 1 (Oggetto)   
ActionActionArt. 2 (Aventi diritto)   
ActionActionArt. 3 (Determinazione della situazione economica)
ActionActionArt. 4  
ActionActionArt. 5 (Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario)
ActionActionSingoli interventi
ActionActionFormazione post universitaria
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 12 luglio 2019, n. 18
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 9 dicembre 2019, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 38
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2021, n. 26
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2021, n. 34
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2022, n. 22
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 30
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico