(1) Le prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), i), k) e m), sono concesse a studentesse e studenti capaci e meritevoli sulla base del rilevamento della situazione economica del nucleo familiare, secondo quanto previsto dal presente articolo.
(2) Il valore della situazione economica (VSE) è calcolato sulla base del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, recante “Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio”.
(3) Le condizioni di accesso alle prestazioni economiche di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento di esecuzione, con il quale viene determinato il valore della situazione economica (VSE) massimo ammissibile al fine di ottenere la prestazione. 8)