(1) Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata "Consulta". La Consulta presta consulenza in materia di orientamento delle politiche a sostegno del diritto allo studio nonché di coordinamento e miglioramento dei relativi interventi, inclusi la relativa dotazione finanziaria e i diversi bandi di concorso nel campo del diritto allo studio. Può formulare proposte per lo sviluppo e il miglioramento degli interventi ed essere incaricata dell’elaborazione di proposte e pareri. 10)
(2) La Consulta è composta:
(3) La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni.