(1) La sostituzione di pozzi autorizzati o concessi deve essere denunciata all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche. La denuncia contiene la dichiarazione di impegno del proprietario del fondo di ricostruire il pozzo sulla stessa particella fondiaria, a non più di 50 metri di distanza da quello da sostituire e almeno 30 metri di distanza dal pozzo più vicino, con una profondità non superiore a quella del pozzo preesistente, mantenendo la medesima destinazione d'uso e con la stessa quantità d'acqua derivata. Il pozzo deve essere ricostruito secondo le norme tecniche stabilite dall'amministrazione provinciale. Resta ferma la durata originaria.