(1) Le utenze libere di acqua sotterranea fino alla portata massima di 0,4 litri al secondo per gli usi potabili-domestici, per l’abbeveraggio del bestiame e per l’irrigazione di orti e giardini nonché di terreni agricoli, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate liberamente fino al 10 agosto 2029. 26)
(2) Nell'esercizio del pozzo i titolari sono obbligati a osservare le norme tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.
(3) Per un'eventuale sostituzione del pozzo deve essere presentata la regolare domanda di concessione ai sensi dell'articolo 20.27)