(1) Il prelievo e l’utilizzo dell’acqua di falda, lo scavo al livello della falda acquifera, l’abbassamento artificiale del livello freatico e lo sfruttamento della geotermia sono soggetti alla procedura di approvazione sui diritti delle acque ai sensi della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
(2) La procedura di approvazione sui diritti delle acque di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
- trivellazioni di sondaggio per indagini geologiche o idrogeologiche, anche con prove di pompaggio finalizzate a determinare le caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo;
- affioramenti d’acqua sotterranea derivanti dalla costruzione di fabbricati e impianti;
- emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d’acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente per territorio;
- emungimenti d’acqua sotterranea allo scopo esclusivo di abbassamento temporaneo del livello di falda con una quantità media d’acqua superiore a 50 litri al secondo, autorizzati dall’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche;
- impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo senza emungimento d’acqua, fino a una profondità di 200 metri dal piano di campagna o con una potenza termica non superiore a 100 chilowatt.
(3) Per gli impianti di cui al comma 2 non devono essere corrisposti canoni di utilizzo ai sensi della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche.
(4) Gli affioramenti e gli emungimenti d’acqua sotterranea di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), devono essere eliminati il più presto possibile, adottando tutte le misure di precauzione per evitare un inquinamento dell'acqua sotterranea e per non compromettere le utenze idriche circostanti.
(5) Gli impianti per l’utilizzo del calore del sottosuolo di cui al comma 2, lettera e), devono essere realizzati secondo il procedimento e le norme tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.
(6) In caso di utilizzo d’acqua sotterranea in zone idrogeologicamente non conosciute, in caso di incertezza rispetto alla quantità e alla qualità dell’acqua sotterranea individuata o di possibile danneggiamento delle utenze idriche esistenti, l’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche, conclusa la procedura di approvazione di cui al comma 1, può prescrivere l’esecuzione di una trivellazione di prova. L’assessore provinciale competente può rilasciare la concessione all’utilizzo dell’acqua in base alle nuove informazioni così ottenute. 24)