(1) Al proprietario o all'usufruttuario dei terreni siti nell'area di tutela dell'acqua potabile è dovuto un indennizzo annuo, qualora la normale utilizzazione agricola o forestale sia limitata. L'indennizzo è a carico del gestore dell'acquedotto ed il suo ammontare è determinato dal comune competente entro sei mesi dal provvedimento di concessione, secondo le direttive stabilite dalla Giunta provinciale. Il gestore dell'impianto di approvvigionamento dell'acqua potabile è tenuto a liquidare entro 60 giorni dalla prima fissazione della somma d'indennizzo l'importo dovuto alla persona avente diritto.
(2) In caso di inosservanza dei vincoli di cui all'articolo 15, per i quali sono previsti indennizzi, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 57, sono sospesi i pagamenti a titolo di indennizzo per l'anno corrispondente.