In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 18 (Istituzione di zone di tutela per risorse idriche già utilizzate)

(1)  Per le risorse idriche già utilizzate per l'approvvigionamento potabile pubblico che non siano state sottoposte a vincolo di tutela, le rispettive aree di tutela dell'acqua potabile sono istituite dall'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche secondo la procedura semplificata di cui ai commi successivi.

(2)  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni trasmettono all'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche i grafici della posizione delle captazioni destinate all'approvvigionamento potabile pubblico.

(3)  Nel caso in cui non esista uno studio idrogeologico per queste fonti idropotabili, il comune competente provvede entro un anno all'elaborazione di uno studio idrogeologico semplificato secondo i criteri del regolamento di esecuzione. I divieti, i vincoli e le limitazioni all'uso necessari per il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono stabiliti con regolamento di esecuzione, in base a una proposta elaborata entro sei mesi da un gruppo di lavoro tecnico composto dai direttori, o rispettivi delegati, dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche, della Ripartizione provinciale Agricoltura, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e dell'associazione degli agricoltori più rappresentativa sul territorio provinciale, nonché da uno dei direttori dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, in rappresentanza dei Servizi stessi, o da un suo delegato. 22)

(4)  I documenti grafici indicanti l'estensione delle aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi: ai gestori degli acquedotti, all’azienda sanitaria, alla Ripartizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, all’organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale ed ai comuni interessati, i quali  informano i proprietari dei fondi interessati e pubblicano i documenti grafici all'albo pretorio per 30 giorni. La Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio provvede d'ufficio all’inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale.23) 

(5)  L'istituzione delle aree di tutela dell'acqua potabile di cui al comma 1 ha effetto trascorsi sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione al comune.

(6)  Le aree di tutela dell'acqua potabile istituite con questa procedura sono equiparate a quelle di cui agli articoli 15, 16 e 17.

22)
L'art. 18, comma 3, è stato così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
23)
L'art. 18, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionPrincipi generali e competenze
ActionActionUtilizzazione delle risorse idriche
ActionActionAcqua potabile
ActionActionAree di tutela dell'acqua potabile
ActionActionArt. 15 (Aree di tutela dell'acqua potabile)  
ActionActionArt. 16 (Procedura per l'istituzione di aree di tutela dell'acqua potabile)
ActionActionArt. 17 (Indennizzi)  
ActionActionArt. 18 (Istituzione di zone di tutela per risorse idriche già utilizzate)
ActionActionAcque sotterranee
ActionActionTutela delle acque
ActionActionVigilanza e disposizioni finali
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionActionAllegato D
ActionActionAllegato E
ActionActionAllegato F
ActionActionAllegato G
ActionActionElementi e sostanze chimiche considerati di natura tossica in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità. (1) (2)
ActionActionAllegato I
ActionActionInsediamenti produttivi le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche
ActionActionOpere e scarichi di acque reflue di competenza del sindaco
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 28
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 34
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2020, n. 40
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2020, n. 44
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2022, n. 13
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 1 marzo 2024, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico