(1) Per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari per l’approvvigionamento idropotabile pubblico ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), in situazioni di svantaggio può essere concesso ai Comuni o ai gestori di tali impianti un contributo fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 54)
(2) Situazioni di svantaggio sussistono quando la tariffa dell’acqua potabile per uso domestico del Comune o del gestore è superiore alla tariffa minima e quando le spese per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari in relazione al fabbisogno di acqua potabile definito per l'area per la quale viene effettuato l'investimento sono superiori alla soglia di svantaggio stabilita. 55)
(3) I criteri per la concessione dei contributi, la tariffa minima e la soglia di svantaggio sono stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni. 56) 57)