(1) I Comuni o i gestori di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico versano annualmente alla Provincia un importo a copertura dei contributi di cui all’articolo 54/bis. Di questo importo si tiene conto al momento del calcolo della tariffa per il servizio idropotabile pubblico ai sensi dell’articolo 7/bis.
(2) La base per il calcolo dell’importo di cui al comma 1 è costituita dalle quantità annuali d’acqua fatturate nell’anno precedente. I criteri e le modalità per il calcolo e il versamento dell’importo sono determinati dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.
(3) Gli importi versati sono destinati al finanziamento di impianti per l’approvvigionamento idropotabile pubblico di cui all’articolo 54/bis.
(4) Qualora un Comune non provveda a versare l’importo dovuto entro il termine prestabilito, il medesimo sarà dedotto l’anno successivo dalla terza o quarta rata delle somme assegnate al Comune ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 59)