(1) Per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle reti fognarie principali, può essere concesso ai comuni, loro consorzi, alle comunità comprensoriali, alle aziende speciali e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Qualora la depurazione delle acque e la costruzione dei relativi impianti, vengano affidate con un unico appalto, può essere concesso un contributo fino al 60 per cento limitatamente ai costi per la costruzione degli impianti, riconosciuti ammissibili dal Comitato tecnico provinciale.
(2) Per interventi previsti nel piano di tutela delle acque sui corpi idrici superficiali, sulle relative aree di pertinenza e sulle acque sotterrane, al fine di garantire o ripristinare la qualità in conformità agli obiettivi fissati dal piano stesso, può essere concesso un contributo fino al 100 per cento del costo dell'intervento.
(3) Per favorire la tutela ed il riutilizzo delle acque, può essere concesso un contributo ad enti pubblici ed a privati non esercenti attività produttive, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per i seguenti scopi:
- riciclo e riutilizzo delle acque reflue nonché raccolta ed utilizzo o dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche;
- realizzazione di impianti di smaltimento per autocaravan ai sensi dell'articolo 36;
- interventi di risanamento e rinaturalizzazione di acque sotterranee e superficiali con relative aree di pertinenza.
(4) I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze.
(5) La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguite anche dalla Provincia.
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