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a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 54 (Contributi per la realizzazione delle reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione ed interventi a tutela delle acque)     delibera sentenza

(1)  Per la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e delle reti fognarie principali, può essere concesso ai comuni, loro consorzi, alle comunità comprensoriali, alle aziende speciali e alle società di capitale a prevalente partecipazione pubblica, un contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Qualora la depurazione delle acque e la costruzione dei relativi impianti, vengano affidate con un unico appalto, può essere concesso un contributo fino al 60 per cento limitatamente ai costi per la costruzione degli impianti, riconosciuti ammissibili dal Comitato tecnico provinciale.

(2)  Per interventi previsti nel piano di tutela delle acque sui corpi idrici superficiali, sulle relative aree di pertinenza e sulle acque sotterrane, al fine di garantire o ripristinare la qualità in conformità agli obiettivi fissati dal piano stesso, può essere concesso un contributo fino al 100 per cento del costo dell'intervento.

(3)  Per favorire la tutela ed il riutilizzo delle acque, può essere concesso un contributo ad enti pubblici ed a privati non esercenti attività produttive, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per i seguenti scopi:

  1. riciclo e riutilizzo delle acque reflue nonché raccolta ed utilizzo o dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche;
  2. realizzazione di impianti di smaltimento per autocaravan ai sensi dell'articolo 36;
  3. interventi di risanamento e rinaturalizzazione di acque sotterranee e superficiali con relative aree di pertinenza.

(4)  I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze.

(5)  La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguite anche dalla Provincia.

(6)  53)

massimeDelibera 21 giugno 2016, n. 678 - Criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di reti fognarie e dei relativi impianti di depurazione e per interventi a tutela delle acque
massimeDelibera N. 1036 del 31.03.2003 - Criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di contributi ai sensi dell'art. 54, comma 3 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8 - Disposizioni sulle acque
53)
L'art. 54, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 17, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, e successivamente abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera e), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
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