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a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 41 (Esercizio degli impianti)

(1)  Il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a controllare costantemente che lo scarico si mantenga nei valori limite di emissione fissati nell'atto di autorizzazione, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti. Con regolamento di esecuzione vengono definite le norme per la gestione e la manutenzione degli impianti.

(2)  È fatto obbligo al titolare dello scarico, di dare immediata notizia all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione e, nel caso di scarico nella rete fognaria, al gestore, delle interruzioni del regolare esercizio degli impianti dovute a guasti accidentali, a manutenzione straordinaria o ad altro inconveniente.

(3)  Entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 2, deve essere data comunicazione all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione degli interventi urgenti attuati per non aggravare o contenere la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento e del programma indicante gli interventi da attuare ed i tempi necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti stessi.

(4)  Nel caso in cui negli scarichi di acque reflue industriali vengano superati i valori limite di emissione di sostanze di natura tossica di cui all'allegato H, lo scarico deve essere immediatamente disattivato.

(5)  L'organo competente per l'autorizzazione allo scarico può prescrivere modifiche al programma nonché l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari. L'atto contenente tali prescrizioni è definitivo.

(6)  I gestori del servizio integrato di fognatura e depurazione e i titolari degli scarichi sono tenuti a curare la registrazione dei risultati delle analisi e degli altri controlli su appositi registri o su opportuni supporti informatici, a conservarli per un periodo di almeno tre anni ed a metterli a disposizione dell'autorità di controllo.

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