(1) Gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, che rispettano le prescrizioni e i valori limite di emissione della presente legge, si intendono autorizzati anche ai sensi della stessa.
(2) Per gli scarichi di acque reflue industriali autorizzati ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, che non rispettano le prescrizioni o i valori limite di emissione della presente legge, deve essere presentato un progetto di adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della stessa. Con l'approvazione del progetto l'autorità competente per l'autorizzazione è tenuta a fissare un termine per l'adeguamento dello scarico, che comunque non può essere superiore a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui il termine di cui sopra non venga rispettato, l'autorizzazione allo scarico si intende revocata e lo scarico deve essere interrotto.
(3) Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non scaricano nella rete fognaria, si considerano autorizzati ai sensi della stessa. Entro un anno dall'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 33, comma 1, i comuni verificano le caratteristiche di detti scarichi. Qualora venga accertato che non sono conformi alle prescrizioni della presente legge e non è previsto l'allacciamento alla rete fognaria entro quattro anni, il comune prescrive la presentazione del progetto di adeguamento entro un anno. Con l'approvazione del progetto viene fissato un termine non superiore a due anni per l'adeguamento dello scarico.41)
(4) Le reti fognarie e gli impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono autorizzati ai sensi della stessa. Eventuali adeguamenti necessari ed i relativi tempi di attuazione sono definiti con il piano di tutela delle acque.