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a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 38 (Approvazione dei progetti relativi allo scarico delle acque reflue)

(1)  La costruzione di insediamenti, edifici e installazioni che non scaricano le acque reflue domestiche in rete fognaria, di stabilimenti che prevedono lo scarico di acque reflue industriali nonché di reti fognarie e impianti di depurazione di acque reflue urbane, sono soggetti ad approvazione del sindaco per le categorie di cui all'allegato M e dell'Agenzia in tutti gli altri casi, fatte salve le disposizioni della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche. 34)

(2)  Per l'approvazione delle opere e degli impianti di cui al comma 1, deve essere presentata la documentazione tecnica che contenga: 35)

  1. la descrizione degli insediamenti e, nel caso di stabilimenti, del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate, della capacità di produzione e del fabbisogno idrico;
  2. la qualità e la quantità degli scarichi che si intendono effettuare;
  3. il corpo ricettore ove le acque reflue verranno scaricate;
  4. la descrizione dei sistemi di fognatura e trattamento;
  5. qualsiasi ulteriore informazione e dato, secondo criteri e modalità da definirsi con il regolamento di esecuzione.

(3)  Nella scelta degli impianti e dei trattamenti di depurazione si deve tenere conto delle migliori tecniche disponibili, della necessità di disporre di dispositivi sufficienti a garantire la continuità del trattamento, salvo le interruzioni dovute a manutenzione straordinaria o a guasti, e di quanto verrà definito con il regolamento di esecuzione.

(4)  Nei casi in cui è richiesta l'approvazione da parte dell'Agenzia, il sindaco, appena ricevuta la domanda, richiede un parere vincolante sul progetto all'Agenzia, che si esprime entro 60 giorni. In tali casi l'Agenzia esprime il proprio parere anche per le opere e gli scarichi di acque reflue di competenza del sindaco ai sensi dell'allegato M. 36) 

(5)  Avverso la mancata approvazione del progetto o avverso le prescrizioni contenute nell'atto di approvazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato ambientale37) di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, per tutti gli altri casi. 38)

(6)  La decisione sui ricorsi di cui al comma 5 è definitiva.

34)
L'art. 38, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 6, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
35)
L'art. 38, comma 2, è stato così modificato dall'art. 11, comma 7, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
36)
L'art. 38, comma 4, è stato prima  sostituito dall'art. 14, comma 18, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e successivamente così modificato dall'art. 11, comma 8, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
37)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".
38)
L'art. 38, comma 5, è stato così modificato dall'art. 11, comma 9, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
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