(1) Al fine di conseguire il risparmio delle risorse idriche, di ridurre il numero degli scarichi e di prevenire situazioni di crisi idrica, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il riciclo ed il riutilizzo delle acque reflue in conformità alle norme tecniche che verranno adottate con regolamento di esecuzione e riguardanti:
(2) Le acque di scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e le acque piovane convogliate dalla rete fognaria sono date gratuitamente per il loro riutilizzo senza che sia richiesta una concessione di derivazione.