In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 33 (Scarichi in acque superficiali)

(1)  Le acque reflue domestiche devono essere sottoposte prima dello scarico in acque superficiali ad un trattamento appropriato, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

(2)  Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico in acque superficiali, ad un trattamento appropriato come segue:

  1. lo scarico proveniente da agglomerati con 2.000 o più a.e. va sottoposto ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato A, ad eccezione dei limiti relativi al fosforo totale e all'azoto totale per i quali il rispetto dei limiti va raggiunto per uno o entrambi i parametri a seconda della situazione locale, entro l'anno 2005; tale eccezione vale anche per il raggiungimento del limite relativo all'azoto ammoniacale;
  2. lo scarico proveniente da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 200 e 1999 va sottoposto, salvo casi particolari, entro il 31 dicembre 2005 ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato B;
  3. lo scarico proveniente da agglomerati con meno di 200 a.e. va sottoposto entro il 31 dicembre 2005 almeno ad un trattamento primario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato C;
  4. per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti equivalenti può essere definita una disciplina specifica, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale.

(3)  Gli scarichi di acque reflue domestiche e urbane situati in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature non è possibile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.

(4)  Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'allegato D nonché quelli più restrittivi stabiliti con l'atto di autorizzazione in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità. Quando le caratteristiche dello scarico, ancorchè depurato, siano tali da non garantire il rispetto degli obiettivi di qualità definiti dal piano di tutela delle acque, lo scarico non può essere autorizzato.

(5)  È vietato lo scarico di acque reflue in laghi naturali.

(6)  Lo scarico e l'eventuale trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 46.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActiona) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionActionPrincipi generali e competenze
ActionActionUtilizzazione delle risorse idriche
ActionActionTutela delle acque
ActionActionObiettivi di qualità dei corpi idrici e piano di tutela delle acque
ActionActionDisciplina degli scarichi di acque reflue
ActionActionArt. 29 (Criteri generali di ammissibilità degli scarichi di acque reflue)
ActionActionArt. 30 (Reti fognarie)
ActionActionArt. 31 (Scarichi sul suolo)
ActionActionArt. 32 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)
ActionActionArt. 33 (Scarichi in acque superficiali)
ActionActionArt. 34 (Scarichi in rete fognaria)   
ActionActionArt. 35 (Scarichi di sostanze pericolose)
ActionActionArt. 35/bis (Scarichi di acque minerali e termali)
ActionActionArt. 36 (Smaltimento dei liquami di autocaravan)
ActionActionArt. 37 (Riciclo e riutilizzo dell'acqua)
ActionActionAutorizzazioni allo scarico di acque reflue e dei relativi impianti
ActionActionUlteriori misure per la tutela della acque
ActionActionDisposizioni finanziarie
ActionActionVigilanza e disposizioni finali
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionActionAllegato D
ActionActionAllegato E
ActionActionAllegato F
ActionActionAllegato G
ActionActionElementi e sostanze chimiche considerati di natura tossica in base alla loro tossicità, persistenza e bioaccumulabilità. (1) (2)
ActionActionAllegato I
ActionActionInsediamenti produttivi le cui acque reflue sono assimilate alle acque reflue domestiche
ActionActionOpere e scarichi di acque reflue di competenza del sindaco
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6
ActionActione) Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 28
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 34
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2020, n. 40
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2020, n. 44
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2022, n. 13
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 1 marzo 2024, n. 1
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico