(1) Le acque reflue domestiche devono essere sottoposte prima dello scarico in acque superficiali ad un trattamento appropriato, nel rispetto delle norme e dei valori limite di emissione che verranno stabilite con il regolamento di esecuzione.
(2) Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico in acque superficiali, ad un trattamento appropriato come segue:
- lo scarico proveniente da agglomerati con 2.000 o più a.e. va sottoposto ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato A, ad eccezione dei limiti relativi al fosforo totale e all'azoto totale per i quali il rispetto dei limiti va raggiunto per uno o entrambi i parametri a seconda della situazione locale, entro l'anno 2005; tale eccezione vale anche per il raggiungimento del limite relativo all'azoto ammoniacale;
- lo scarico proveniente da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 200 e 1999 va sottoposto, salvo casi particolari, entro il 31 dicembre 2005 ad un trattamento secondario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato B;
- lo scarico proveniente da agglomerati con meno di 200 a.e. va sottoposto entro il 31 dicembre 2005 almeno ad un trattamento primario atto al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'allegato C;
- per gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti equivalenti può essere definita una disciplina specifica, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale.
(3) Gli scarichi di acque reflue domestiche e urbane situati in zone d'alta montagna, al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, dove, a causa delle basse temperature non è possibile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
(4) Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i valori limite di emissione di cui all'allegato D nonché quelli più restrittivi stabiliti con l'atto di autorizzazione in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità. Quando le caratteristiche dello scarico, ancorchè depurato, siano tali da non garantire il rispetto degli obiettivi di qualità definiti dal piano di tutela delle acque, lo scarico non può essere autorizzato.
(5) È vietato lo scarico di acque reflue in laghi naturali.
(6) Lo scarico e l'eventuale trattamento delle acque meteoriche di dilavamento sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 46.