(1) È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque reflue raccolti negli autocaravan e in altri autoveicoli, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento.
(2) L'impianto di smaltimento deve essere allacciato ad una rete fognaria dotata di un adeguato impianto di depurazione; qualora ciò non sia possibile è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di depurazione delle acque reflue urbane.
(3) Con regolamento di esecuzione vengono definiti i criteri per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio degli autocaravan e nei campeggi.