(1) Per le acque minerali e termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi, a condizione che le acque siano restituite con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse, nell'ambito massimo del dieci per cento, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui agli allegati F ed H.
(2) Gli scarichi di acque minerali e termali sono ammessi, fatta salva la disciplina delle autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 39,:
d) in reti fognarie di tipo separato, previste per le acque meteoriche.33)