Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Il Collegio dei revisori è composto da tre membri:
(2) Il Direttore generale convoca il Collegio per la prima seduta.
(3) Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
(4) Il Presidente del Collegio è eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale o delle Province autonome.
(5) Il Collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi ed in particolare:
(6) I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
(7) Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
La lettera a) è stata sostituita dall'art. 8, comma 4, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.