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d) LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 111)
Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)

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1)

Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.

Art. 3 (Compiti)

(1) L'Istituto svolge attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

(2) Ciascun ente cogerente definisce nell'ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, con le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o Aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

(3) L'Istituto, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modifiche, e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, provvede in particolare ai seguenti compiti:

  • a)  la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
  • b)  il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
  • c)  gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all' attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazioni;
  • d)  la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
  • e)  il supporto tecnico-scientifico ed operativo all' azione di farmacovigilanza veterinaria;
  • f)  la sorveglianza epidemiologica nell' ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, avvalendosi del centro epidemiologico presso la sede dell'Istituto;
  • g)  l' esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
  • h)  l' esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
  • i)  lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell' alimentazione animale;
  • l)  la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
  • m)  l' attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;
  • n)  l' effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
  • o)  l' assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dalle Province autonome, oppure dallo Stato, sentite le Regioni e le Province autonome interessate;
  • p)  la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri;
  • q)  la elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all' impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
  • r)  la propaganda, la consulenza e l' assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

(4) L'Istituto inoltre:

  • a)  opera come strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Bolzano e Trento nell' ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
  • b)  svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare delle Regioni e delle Province autonome;
  • c)  effettua su disposizioni delle Regioni e delle Province autonome verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;
  • d)  effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale;
  • e)  provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni e dalle Province autonome singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l' espletamento dei compiti di cui al comma 3.
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