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d) LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 111)
Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Bolzano e Trento)

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1)

Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.

Art. 13 (Il Direttore generale)

(1) Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto e provvede alla gestione generale dello stesso; in particolare il Direttore generale:

  • a)  sovrintende al funzionamento dell' Istituto;
  • b)  predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, sottoponendoli all' approvazione del Consiglio di amministrazione; 3)
  • c)  predispone la relazione programmatica annuale, trasmettendola per l' approvazione al Consiglio di amministrazione;
  • d)  assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
  • e)  stipula i contratti e le convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell' ambito degli stanziamenti di bilancio;
  • f)  propone il regolamento per l' ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, nonché le eventuali variazioni al Consiglio di amministrazione;
  • g)  predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
  • h)  predispone la relazione programmatica annuale sull' attività svolta dall'Istituto e la sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
  • i)  predispone e applica il tariffario di cui all' articolo 5.

(2) Il Direttore generale è nominato con delibera della Giunta della Regione del Veneto di concerto con la Giunta della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e le Giunte delle Province autonome di Bolzano e Trento, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; in mancanza di concerto, su richiesta del Presidente della Giunta della Regione del Veneto, provvede alla nomina il Ministro della Sanità.

(3) Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore sanitario veterinario e da un Direttore amministrativo. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere riconfermati. Il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato. 4)

(4) Il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. 5)

(5) Il contratto di lavoro del Direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto.

(6) In caso di assenza e di impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario veterinario. 6)

(7) Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, la Giunta della Regione del Veneto di concerto con la Giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Giunte delle Province autonome di Bolzano e Trento, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore generale.

(8) Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3)

La lettera b) è stata sostituita dall'art. 8, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

4)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

5)

Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

6)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

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